La fondazione
Lo statuto
DENOMINAZIONE - SEDE E SCOPO
ART. 1
Per volonta' del Comune di Chioggia espressa dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 179 nella seduta del giorno 11 aprile 1988 e' costituita la "FONDAZIONE DELLA PESCA", con sede in Chioggia, Via G. Poli c.n. 1.
ART. 2
La Fondazione non persegue fini di lucro.
ART. 3
E' scopo della Fondazione incoraggiare, promuovere e sostenere ogni meritevole iniziativa di valore economico, sociale, scientifico, culturale anche in favore di Enti e persone operanti nel settore della pesca e delle attivita' ad esse connesse.
L'attività della Fondazione, legata alla realtà del mare Adriatico si svolgerà prevalentemente nel territorio comunale e comunque nell'ambito della Regione Veneto.
Particolare attenzione sara' prestata all'inserimento dei giovani nelle predette attivita', all'organizzazione di incontri, convegni e corsi per migliorare la formazione, all'aggiornamento professionale dell'imprenditoria e degli addetti ai vari settori, alle attivita' di ricerca applicate alla pesca, al sostegno di attivita' culturali ricreative con particolare riguardo a specifiche forme di assistenza ai pescatori anziani, all'acquisto di beni, attrezzature e macchinari.
La Fondazione potra' perseguire le proprie finalita' anche indirettamente, con prestazioni a favore di Istituti ed Enti aventi scopi analoghi al proprio.
ART. 4
La Fondazione operera' con il patrimonio costituito dalla dotazione iniziale, annualmente rideterminato, di una compartecipazione sui diritti di esercizio provenienti dalla gestione da parte del Comune di Chioggia del Mercato Ittico all'ingrosso annualmente fissata e dai fondi e beni che potranno pervenire con donazioni, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio al potenziamento dell'istituzione.
Oltre che con le rendite patrimoniali, potra' operare direttamente con i capitali donati, qualora le donazioni vengano effettuate per scopi specifici.
ART. 5
Organi della Fondazione sono:
- il Consiglio della Fondazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Direttore.
CONSIGLIO DELLA FONDAZIONE
ART. 6
Il Consiglio della Fondazione si compone di:
- Il Sindaco del Comune di Chioggia, o suo delegato, Membro di diritto che svolge funzioni di Presidente;
- 1 Membro designato dal Presidente della Giunta Regionale del Veneto;
- 1 Membro designato dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Venezia;
- 1 Membro designato dal Comandante della Capitaneria di Porto di Chioggia;
- 1 Membro designato dal Presidente della Camera di Commercio di Venezia;
- 5 Membri designati dalle Cooperative tra Produttori, legalmente costituite e assegnatarie di posteggio di vendita al Mercato Ittico di Chioggia, tra i Soci Pescatori professionali o ex Pescatori che esplicano la loro attivita' all'interno della Cooperativa stessa.
- 1 Membro designato dal Presidente dell'Associazione Commercianti del Mercato Ittico di Chioggia.
I componenti il Consiglio della Fondazione sono nominati dal Sindaco con propria ordinanza.
Il Consiglio dura in carica fino al rinnovo dei suoi componenti, da effettuarsi subito dopo l'elezione del Sindaco.
I suoi componenti possono essere riconfermati.
E' in facolta' del Presidente, nell'ambito del proprio mandato, qualora ne ravvisi la necessita' per il raggiungimento di obiettivi particolari nel conseguimento degli scopi della Fondazione, integrare il Consiglio della Fondazione della Pesca con esperti, in numero limitato a tre.
Gli esperti esprimeranno solo voto consultivo.
L'integrazione dovra' risultare da delibera adottata con presenza e voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio della Fondazione.
Un Consigliere decade qualora si iscriva ad altra Associazione Cooperativa diversa da quella che l'aveva indicato, oppure dopo tre assenze ritenute ingiustificate dalla Commissione stessa.
Il Sindaco provvedera', con i criteri sopra indicati, alla sua surroga.
ART. 7
Il Consiglio determina le linee programmatiche della Fondazione.
Esso con delibera adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno i 2/3 dei suoi componenti in carica nomina nella sua prima seduta:
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Direttore.
Il Consiglio e' presieduto dal Presidente della Fondazione e si riunisce almeno due volte all'anno, nonche' ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o pervenga richiesta scritta da almeno 1/3 dei suoi membri.
Le adunanze del Consiglio sono valide se sono presenti la meta' piu' uno dei membri che lo compongono; le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti a meno che non siano previste dallo Statuto maggioranze qualificate e in caso di parita' di voti verra' fatto valere doppio il voto del Presidente.
I verbali delle riunioni, redatti dal Direttore, devono essere trascritti su apposito registro e sottoscritti dallo stesso oltre che dal Presidente.
ART. 8
Il Consiglio ha tutti i poteri.
In particolare:
- approva, entro il 31 luglio di ogni anno, il bilancio preventivo e sempre entro il 31 luglio il bilancio consuntivo. L'esercizio finanziario iniziera' col 1' luglio per terminare al 30 giugno dell'anno successivo;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonche' gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- dispone sull'impiego del patrimonio e delle disponibilita' economiche e finanziarie della Fondazione.
Sono tassativamente escluse operazioni speculative o comunque interdette al Comune di Chioggia; - delibera poteri e compiti da delegare al Presidente in aggiunta a quelli indicati nello Statuto e sempre, comunque, nell'ambito dell'oggetto sociale.
La Fondazione non potra' avere personale proprio, ma si avvarra' del personale messo a disposizione, di volta in volta e limitatamente al tempo necessario al disimpegno delle pratiche amministrative, dall'Amministrazione Comunale di Chioggia, alla quale verra' rimborsato il costo.
PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE
ART. 9
La rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente o in caso di sua assenza od impedimento al Vice Presidente all'uopo nominato dal Consiglio nella sua prima seduta tra i suoi membri.
DIRETTORE
ART. 10
Il Direttore della Fondazione e' nominato dal Consiglio della Fondazione tra i dipendenti dell'Amministrazione Comunale appartenenti alle qualifiche funzionali direttive e dirigenziali.
Collabora con il Presidente per l'esecuzione delle delibere del Consiglio stesso ed al buon funzionamento della Fondazione.
Egli partecipa alle riunioni del Consiglio della Fondazione, con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante, con le modalita' di cui all'art. 8. Il Direttore dura in carica un anno e puo' essere riconfermato.
REVISORI DEI CONTI
ART. 11
Il Collegio dei Revisori dei Conti e' composto da tre componenti, nominati dal Consiglio della Fondazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica un anno ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio della Fondazione; provvedono al controllo della gestione finanziaria, verificando la regolare tenuta delle scritture contabili, effettuano verifiche di cassa, esprimono il parere sui bilanci preventivati e sui conti consuntivi.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 12
I componenti del Consiglio della Fondazione non percepiscono alcun compenso per l'attivita' svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio ed un gettone di presenza per ogni riunione del Consiglio pari a quello percepito dai Consiglieri Comunali per ogni seduta del C.C. e di Commissione Consiliare.
ART. 13
Al presente Statuto potranno essere apportate con deliberazione del Consiglio della Fondazione, adottata con la presenza ed il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, sentito il parere del Consiglio Comunale, modifiche in ogni sua parte, restando escluse quelle che incidono in modo sostanziale sulle finalità della Fondazione.
ART. 14
Qualora lo scopo della Fondazione sia esaurito o non possa piu' essere ulteriormente conseguito o sia divenuto di scarsa utilita', il Consiglio della Fondazione deliberera' la proposta di estinzione della Fondazione, da sottoporsi al Consiglio Comunale per la conseguente approvazione.
La delibera dovra' essere adottata col voto favorevole di almeno i 4/5 dei componenti in carica del Consiglio della Fondazione, il quale determinera' nel contempo la devoluzione del netto residuo risultante dopo la liquidazione ad altre persone giuridiche che perseguono analoghe finalità.
ART. 15
La Fondazione e' tenuta a fornire ai competenti organi del Comune di Chioggia ogni informazione, dato e documento che si renda necessario, presentando in ogni caso il bilancio preventivo e quello consuntivo di ogni esercizio, per illustrare al Consiglio Comunale l'attivita' svolta.
ART. 16
Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si osservano le disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Modificato con deliberazione C.C. n. 122 del 29.11.2001